Bonus Casa: rivoluzione totale per i condomini


Una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato un amministratore per le sue negligenze nella gestione del condominio.

Ciò che accade all’interno dei condomini è sempre oggetto di particolari questioni e tensioni e l’amministratore è la figura di riferimento che, da una parte, deve fare da tramite tra le varie dinamiche e richieste dei condomini, ma dall’altra ha sulle sue spalle importanti responsabilità.

Le cose sembrano ulteriormente cambiare alla luce della recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che partendo dall’articolo 40 del Codice Penale attribuisce nuove responsabilità agli amministratori di condominio in materia di gestione dei bonus edilizi.

La responsabilità degli amministratori: la sentenza

La disciplina attuale prevede che tra i compiti degli amministratori di condominio c’è anche quello di occuparsi della manutenzione, sia quella ordinaria che straordinaria, degli edifici.

La sentenza del Tribunale di Nocera, che farà discutere ma avrà importanti ripercussioni, stabilisce gli standard sulle responsabilità degli amministratori di condominio e sulle loro negligenze nella gestione dei bonus edilizi.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo [Articolo 40 Codice Penale]

Con la sentenza 683/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato che un amministratore di condominio può essere considerato responsabile dei danni causati da una sua non adeguata gestione dei bonus edilizi.

Tanto che un amministratore che non svolge i propri doveri così come previsto dall’articolo 40 del Codice Penale può essere condannato a dover risarcire il condominio per i danni causati dalla sua negligenza.

La vicenda ha origine dalla denuncia di un condominio che ha citato in giudizio l’amministratore di condominio rimproverandogli di non aver mai aperto un conto corrente intestato al condominio e di non essersi mai attivato per la riscossione dei crediti dei condomini che risultavano moroso e, ancora, di non aver pagato regolarmente le utenze del gas con conseguente distacco della fornitura da parte dell’impresa erogatrice del servizio.

Richiamandosi agli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile il condominio ha reputato sussistere gli elementi per la revoca del mandato dell’amministratore di condominio.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha non solo accolto la domanda ma ha anche condannato l’amministratore al pagamento della somma pari agli interessi di mora che sono maturati a causa dei pagamenti irregolari della fornitura del gas così come al pagamento delle spese necessarie alla riattivazione della fornitura.

Il Tribunale ha aggiunto anche un ulteriore sanzione pecuniaria, fissata forfettariamente, per risarcire il condominio di aver violato gli obblighi che era chiamato a rispettare.

Per gli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile, infatti, l’amministratore deve gestire il condominio con cura e diligenza tutelando gli interessi dei condomini.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore riprende una giurisprudenza ormai consolidata introducendo il principio di responsabilità omissiva e quello di posizione di garanzia che grava su un soggetto in forza del ruolo che ricopre in uno specifico ambito.

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